Statuto del Porto Azzurro Sporting Club

 

 

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita l’associazione sportiva dilettantistica denominata “Porto Azzurro Sporting Club ASD”, con sede legale in Porto Azzurro (LI).
L’associazione potrà istituire sedi operative, distaccamenti o collaborazioni con altri enti, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2 – Scopo e finalità

L’associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità sportive, ricreative e sociali.
In particolare, si propone di:

  • promuovere e diffondere la pratica sportiva del tennis e di altre discipline compatibili con le strutture del Club;
  • organizzare corsi, eventi, tornei e manifestazioni sportive;
  • favorire l’aggregazione sociale e la cultura dello sport come strumento di benessere e inclusione;
  • gestire gli impianti sportivi e le relative attività connesse.

Articolo 3 – Attività

Per il raggiungimento dei propri scopi, l’associazione potrà svolgere:

  • attività didattica, formativa e di allenamento;
  • attività agonistica e amatoriale riconosciuta dagli enti sportivi di riferimento;
  • attività ricreative e sociali rivolte ai soci;
  • gestione dei servizi complementari (club house, bar, pizzeria, aree comuni).

Tutte le attività sono svolte nel rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti del Club.

Articolo 4 – Soci

Possono essere ammessi come soci tutti coloro che condividono gli scopi dell’associazione.
L’ammissione avviene su richiesta dell’interessato e successiva approvazione del Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono in:

  • Soci ordinari
  • Soci agonisti
  • Soci sostenitori
  • Soci onorari

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e al rispetto dello statuto e dei regolamenti interni.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

  • partecipare alla vita associativa e alle assemblee;
  • utilizzare le strutture del Club secondo regolamento;
  • proporre iniziative e collaborare alle attività.

I soci sono tenuti a:

  • rispettare lo statuto e il regolamento interno;
  • mantenere comportamenti corretti e rispettosi verso persone e strutture;
  • contribuire alla tutela dell’immagine del Club.

Articolo 6 – Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione:

  1. L’Assemblea dei Soci
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente
  4. Il Collegio dei Revisori (se istituito)

Assemblea dei Soci

È l’organo sovrano. Approva il bilancio, elegge il Consiglio Direttivo e delibera sulle modifiche statutarie.

Consiglio Direttivo

Gestisce le attività del Club, amministra le risorse e approva le ammissioni dei soci.

Presidente

Rappresenta legalmente l’associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.

Articolo 7 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio e le risorse dell’associazione sono costituiti da:

  • quote associative annuali;
  • contributi volontari dei soci;
  • introiti derivanti da attività e manifestazioni sportive;
  • eventuali contributi pubblici o privati.

È vietata la distribuzione di utili, anche indiretta.

Articolo 8 – Durata dell’associazione

La durata dell’associazione è illimitata.
Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea dei Soci con le maggioranze previste dallo statuto.

Articolo 9 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente statuto, si rimanda alle norme del Codice Civile e alle disposizioni degli enti sportivi di riferimento.